Giurisprudenza e Prassi

CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE NOLI E INAMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE PREZZI IN ASSENZA DI RISERVA DETTAGLIATA (106)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della corretta individuazione della voce di prezzo applicabile al nolo di attrezzature, il discrimen tra "nolo senza operatore" e "nolo con operatore" risiede nella distinzione fattuale tra lo stato di deposito permanente in cantiere e lo stato di sosta forzata o pausa operativa del mezzo, restando irrilevante che l'Appaltatore impieghi personale già presente in loco per la movimentazione.

In ordine alla revisione dei prezzi, la domanda deve essere respinta qualora manchi una riserva "specificamente e monetariamente quantificata", gravando sull'appaltatore l'onere di precisare l'entità economica del pregiudizio sin dalla fase contabile.

"Secondo la normativa applicabile al caso di specie, la revisione dei prezzi e corrispettivi d’appalto avrebbe potuto essere invocata in presenza di una delle condizioni tassativamente previste dalla norma (v. l’art. 106, d.lgs. n. 50/2016): nessuna di esse risulta minimamente considerata, dalla parte attrice, nel proprio scritto introduttivo (né, vale aggiungere, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), né quindi risulta dimostrata, al termine del giudizio.

Inoltre, tra le condizioni prescritte, dalla legge, per dar seguito alla modifica del contratto in corso di validità, compare la presenza di «clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi»: consimili accordi sono nella fattispecie assenti, risultando - in contrario - una clausola esplicita di esclusione (della revisione dei prezzi d’appalto) nel documento contrattuale esibito in atti [...].

Anche in disparte delle considerazioni che precedono, la richiesta andrebbe respinta perché non tradotta in una riserva di contenuto sufficientemente chiaro, esplicito, adeguatamente motivato, e soprattutto mai specificamente e monetariamente quantificata, come anche osservato dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione conclusiva [...].

È infatti noto che «l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito …. ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni» (Cass. Sez. 1, 23/03/2017, n. 7479).

Nel caso di specie tale quantificazione non risulta mai sopravvenuta, né la riserva n. 3, genericamente iscritta in sede di sottoscrizione del V SAL, risulta essere stata successivamente dettagliata, in corso d’opera o in sede di contabilità finale dei lavori[...]"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)