CRITICITÀ NEL CANTIERE: NON ESCLUDONO LA NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE SE ERANO CONOSCIBILI/PREVEDIBILI DA UN ESAME DILIGENTE DEGLI ATTI DI GARA E DEI LUOGHI (108)
In tema di appalti pubblici, è legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l'Appaltatore accumuli un ritardo significativo non giustificato da carenze progettuali, essendo tali criticità (quali la presenza di amianto o interferenze elettriche) già analizzate nei documenti di gara e conoscibili mediante l’ordinaria diligenza professionale e il sopralluogo obbligatorio.
"Si deve pertanto ritenere come le problematiche evidenziate da nel corso dell’appalto fossero già state debitamente prese in considerazione nella redazione del progetto dell’opera da costruire e fossero conoscibili dall’aggiudicatario già al momento della presentazione dell’offerta. La circostanza che le problematicità siano state segnalate solo in un momento successivo all’inizio dei lavori, comportandone un rallentamento, non è pertanto imputabile ad un difetto genetico nella progettazione ma a scelte organizzative dell’aggiudicatario [...]"
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