DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORI E FORNITURE IN CASO DI SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Sussiste il diritto dell'appaltatore a trattenere l'anticipazione del prezzo e a vedersi riconosciuti, anche in via di compensazione, i crediti per le lavorazioni effettuate e per i materiali già ordinati, unitamente al risarcimento per perdita di chance, allorquando i lavori siano stati consegnati in via d'urgenza e il contratto venga successivamente travolto dall'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione. La responsabilità della Stazione Appaltante ha infatti natura oggettiva e la prosecuzione dei lavori da parte dell'impresa, in assenza di formale sospensione disposta dalla committenza, costituisce un adempimento legittimo ed esigibile.
"La società opponente, a fronte dell’urgenza di dare corso ai lavori, attesa la consegna degli stessi sotto le riserve di legge [...] ed in pendenza della stipula del contratto, ha eseguito le lavorazioni contrattuali con ogni consentita sollecitudine anticipando i tempi di esecuzione e di conseguenza i tempi di approvvigionamento delle forniture e dei materiali. [...] La responsabilità per danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata -secondo le previsioni contenute nelle direttive europee - a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall'elemento soggettivo".
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