Giurisprudenza e Prassi

DISCIPLINA DEGLI INTERESSI MORATORI NEGLI APPALTI: IRRETROATTIVITÀ DEL D.LGS. 192/2012.

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

L’applicazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2012, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è preclusa per i contratti di appalto di lavori pubblici stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2013, stante il tenore letterale della norma transitoria di cui all'art. 3 del medesimo decreto. Ne consegue che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni del D.M. n. 145/2000 (ove richiamato), le quali impongono di differenziare il saggio legale, applicabile per i primi sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, dal saggio moratorio, dovuto solo per il ritardo ulteriore. Inoltre, la sottoscrizione di un accordo bonario contenente la rinuncia espressa a 'ogni ulteriore azione, anche giudiziale' con riferimento allo stato finale dei lavori e alle riserve, preclude all'appaltatore la possibilità di azionare successivamente pretese per interessi moratori sui medesimi titoli oggetto di transazione.

Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013... l’applicazione al caso di specie della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2012 è preclusa dal chiaro tenore della disposizione finale di cui all’art. 3.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)