ESIGIBILITÀ DEL CREDITO NEGLI APPALTI: IRRILEVANZA DEL RITARDO NEI FINANZIAMENTI
L'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi d'appalto è infondata qualora la Stazione Appaltante non contesti l’esecuzione dei lavori né l’entità delle somme portate dai certificati di pagamento, limitandosi ad eccepire la mancata erogazione della provvista finanziaria da parte dell’ente finanziatore. Il debito della pubblica amministrazione verso l’appaltatore non è subordinato al finanziamento esterno se i contratti non condizionano espressamente il pagamento a tale evento; ne consegue l’immediata esigibilità del credito e la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
"Nessuna prova [...] è stata fornita sugli asseriti solleciti al Ministero da parte del [...] e, in ogni caso, il pagamento del corrispettivo in favore della [...] non era subordinato all’erogazione delle somme da parte dell’ente finanziatore e, pertanto, il credito dell’opposta è esigibile. A ben vedere, infatti, i contratti di appalto non condizionano il pagamento all’erogazione delle somme da parte dell’ente finanziatore. Tanto si ricava anche dal contegno tenuto dal [...] che dopo l’instaurazione del presente giudizio di opposizione ha volontariamente corrisposto parte del credito.
I pagamenti eseguiti dal [...] se, da un lato, confermano la fondatezza del diritto di credito della controparte e la legittimità della domanda monitoria, dall’altro, sconfessano l’assunto della difesa opponente [...] secondo cui il [Ministero] non avrebbe potuto erogare le somme dovute per ragioni imputabili all’opposta."
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