Giurisprudenza e Prassi

FINE CONCESSIONE: ONERE PROBATORIO PER LA RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ DEI BENI MOBILI.

CORTE D'APPELLO DI LECCE SENTENZA 2025

Al termine di una concessione di gestione di un impianto pubblico, devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante tutti i beni che costituivano la dotazione dell’impianto al momento della conclusione del contratto, ivi compresi i beni diversi che ne abbiano mutato l'essenza e la qualità per effetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti dal concessionario. Ai fini della rivendicazione della proprietà di beni aggiuntivi, spetta al concessionario l'onere probatorio di dimostrare che i cespiti non siano inclusi nel verbale di collaudo iniziale e che siano stati acquisiti previa autorizzazione dell'Ente.

"Vanno [...] restituiti al concessionario quei beni non ricompresi nel verbale di collaudo e che quindi si sono aggiunti alla dotazione dell’impianto a cura del concessionario – con l’autorizzazione del comune – in un momento successivo al perfezionarsi del contratto"; spetta alla parte provare che tali beni "fossero beni non inclusi nel verbale di collaudo e non oggetto di sostituzione o modifica per effetto di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria" (c.f. art. 2697 cod. civ.).

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