ILLEGITTIMA L'APPLICAZIONE DI PENALI SENZA IL PREVIO CONTRADDITTORIO CON L'APPALTATORE
In tema di esecuzione degli appalti pubblici, il potere della stazione appaltante di applicare penali o detrazioni sul corrispettivo non è insindacabile, ma deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal capitolato speciale. Laddove la lex specialis preveda un iter articolato in contestazione, concessione di un termine per l'adempimento e successiva verifica in contraddittorio, l'omissione della formale convocazione dell'operatore economico inficia irrimediabilmente la validità della decurtazione economica operata sui certificati di pagamento, generando un indebito trattenimento che deve essere restituito.
"Il CTU ha, poi, verificato la sequenza procedimentale prescritta dall’art. 17 del CSA. [...] Tale procedura non risultava rispettata [...] non risultava documentata la convocazione dell’impresa alla verifica in contraddittorio. Il CTU ha quindi ritenuto che le ragioni della riserva poggiassero su validi motivi, poiché [...] non aveva documentato una corretta e completa formazione dei disallineamenti secondo la procedura negoziale. La riserva n. 4 deve, quindi, ritenersi ammissibile e tecnicamente fondata. Come risulta dalla consulenza tecnica, in ragione di alcune irregolarità procedimentali, l’importo detratto di euro 10.191,64, oggetto della riserva, deve essere restituito."
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