ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DELL'ANTICIPAZIONE DELL'APPALTO DA PARTE DELLA MANDATARIA PER COSTI COMUNI NON PROVATI
In tema di esecuzione degli appalti pubblici da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la disciplina contrattuale che impone alle imprese associate di concorrere alle spese concernenti i servizi di comune interesse, obiettivamente indivisibili, in proporzione alla propria quota di lavori, non legittima la mandataria ad incamerare in via anticipata le somme liquidate dalla stazione appaltante a titolo di anticipazione.
In assenza di specifica deroga negoziale, la capogruppo può addebitare pro quota i costi di accantieramento esclusivamente offrendo prova rigorosa del loro avvenuto esborso, non potendo opporre in compensazione fatture relative a spese meramente preventivate o non concretamente sopportate.
"il Regolamento ATI [...] è suscettibile di interpretazione (art. 1362 co. 2 c.c.) nel senso di escludere come regola generale un pagamento anticipato alla capogruppo da parte delle associate per le spese comuni. La tesi [...] per cui dunque la prova dell’avvenuto pagamento dei costi non sarebbe rilevante va allora disattesa e va sul punto invece condivisa la prospettazione di parte convenuta opposta."
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