Giurisprudenza e Prassi

INEFFICACE LA MODIFICA IN CORSO D'OPERA DELLE CONDIZIONI DI FATTURAZIONE PRIVA DI FORMA SCRITTA

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

È illegittimo il rifiuto di pagamento opposto dall'Amministrazione e fondato sull'inosservanza di procedure interne di rendicontazione che non siano state espressamente richiamate nel contratto di appalto. L'introduzione di nuove modalità di fatturazione in pendenza di esecuzione del rapporto, effettuata tramite corrispondenza ordinaria, è inidonea a modificare il perimetro delle obbligazioni assunte, stante il principio dell'obbligo di forma scritta per la validità dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

"Invero, la formalità prescritta dalla citata clausola non può assumere portata vincolante tra le parti proprio in virtù del fatto che l'applicazione della stessa non è stata specificata nel testo contrattuale tra esse stipulato, nel rispetto dell'obbligo di forma scritta imposto per la conclusione dei contratti di appalto pubblico." "[...] in assenza di ulteriore specificazione sulle clausole eventualmente vigenti al momento della conclusione del contratto e dunque ad esso applicabili, il Ciclo Passivo offerto in giudizio non può ritenersi applicabile al caso in commento."

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