L'ACCORDO BONARIO SANA LA DECADENZA PER OMISSIONE DELLA RISERVA NEL SAL (240.4)
In tema di appalti pubblici di lavori, l'esplicito riconoscimento di una pretesa patrimoniale compiuto dalla stazione appaltante mediante la stipula di un accordo bonario implica, per la sua natura transattiva e le reciproche concessioni ad esso connesse, il definitivo superamento delle decadenze procedurali eventualmente maturate a carico dell'impresa, quale l'irrituale omessa riproposizione della riserva nel successivo SAL. È viceversa precluso all'appaltatore esigere dalla committente il ristoro dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento di rifiuti abusivamente sversati da terzi e per i danni occorsi alle opere, poiché tali eventi, ove verificatisi ad area già consegnata, costituiscono diretta conseguenza dell'inadempimento dell'impresa ai propri obblighi di custodia e di esecuzione a regola d'arte.
"[...] ogni questione in ordine all'ammissibilità della riserva debba ritenersi superata in virtù dell'esplicito riconoscimento della pretesa compiuto dalla committente in sede di sottoscrizione del citato primo accordo bonario [...] giacché esso, per sua natura, riveste natura transattiva ed implica pertanto, per definizione, reciproche concessioni tra le parti, cosicché non possa essere invocata circostanza che, ove anche fosse fondata, in quanto precedente all'accordo, non potrebbe che essere stata in quella sede ponderata. [...] la circostanza che la pretesa dell'attrice sia riferita ai costi sostenuti per la rimozione di rifiuti sversati nell'area di cantiere allorché quest'ultima era nella sua disponibilità, e soggetta alla sua custodia, per previsione normativa e per specifica previsione contrattuale: in tale prospettiva, la presenza di rifiuti nell'area di cantiere deve ritenersi determinata dall'inadempimento dell'impresa agli obblighi assunti".
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