Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTATORE È INADEMPIENTE SE SEGNALA GLI ERRORI PROGETTUALI SOLO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

TRIBUNALE DI TARANTO SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico a corpo, l'erronea rappresentazione degli elementi influenti sulla spesa rileva quale violazione dell'obbligo di buona fede della stazione appaltante, ma non assurge a inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione del contratto. Costituisce, al contrario, inadempimento grave e prevalente la condotta dell'appaltatore che segnali le carenze del progetto esecutivo soltanto dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, contravvenendo all'onere di denunciare i vizi preventivamente all'avvio dell'opera e procedendo all'ingiustificato abbandono del cantiere.

"gli errori o carenze presenti negli atti di gara, lamentati dall’attore e riscontrati dal CTU, costituiscono una mera violazione del dovere di corretta informazione della stazione appaltante nei confronti dei partecipanti alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto ma non integrano inadempimento grave in quanto esauriscono i loro effetti nel perimetro della violazione della buona fede senza aggiungersi ad altre violazioni di obblighi contrattuali primari a carico della stazione appaltante e senza integrare condotte di vero e proprio abuso del diritto.E quanto alle carenze del progetto esecutivo l’appaltatore ha l’obbligo di segnalarle al committente prima di procedere alla realizzazione dell’opera (in tal senso Cass. Civ. n. 969/2025).Invece l’attore ha lamentato tali carenze progettuali solo dopo che era scaduto il termine di esecuzione dei lavori e, quindi, nell’ambito dei reciproci inadempimenti rispetto ad obblighi contrattuali l’inadempimento più grave va ritenuto quello dell’appaltatore che anziché segnalare le carenze di progetto alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, al fine di ottenere le correzioni occorrenti per la regolare e tempestiva esecuzione dell’appalto, ha incamerato gli acconti e poi contestato carenze progettuali a termini di realizzazione dell’opera abbondantemente scaduti."

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