Giurisprudenza e Prassi

L'ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA NEL PRECETTO COMPORTA RIDUZIONE E NON REVOCA INTEGRALE DELL'ATTO

CORTE D'APPELLO DI MESSINA SENTENZA 2026

In materia di opposizione all'esecuzione, l'inserimento nell'atto di precetto di somme non dovute (quali, ad esempio, interessi moratori non supportati dal titolo) non determina l'inefficacia totale dell'intimazione, che mantiene la propria validità per la quota di credito effettivamente accertata dal giudice. Ai fini del calcolo dei relativi accessori, quando l'esecuzione si fondi su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito del rigetto della relativa opposizione, il dies a quo per la maturazione degli interessi va individuato nella data di deposito del ricorso monitorio.

"L’eccessività della somma portata nel precetto dà luogo, in sintesi, soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione è chiamato a provvedere il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito [...] il rigetto integrale dell’opposizione è presupposto per il conferimento [...] di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione [...] Ne discende che, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza degli interessi, debba farsi riferimento alla data di deposito del ricorso monitorio e non [...] dalla data di pubblicazione della sentenza".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)