L'IRROGAZIONE CUMULATIVA E TARDIVA DELLE PENALI CONTRATTUALI È ILLEGITTIMA PER INTERVENUTA DECADENZA DAL POTERE SANZIONATORIO
In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, il potere sanzionatorio della Stazione Appaltante deve essere esercitato nel rigoroso rispetto dei termini e delle procedure di contestazione previsti dalla lex specialis. Tali termini, pur in assenza di una espressa previsione contrattuale, assumono natura perentoria laddove assolvano alla funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa dell'appaltatore e la tempestiva risoluzione delle criticità esecutive. L'applicazione cumulativa e "a ritroso" di penali relative a diversi anni di esecuzione, effettuata solo in prossimità della scadenza del contratto e in violazione dell'obbligo di verifica periodica, comporta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per decadenza.
"Il Collegio ritiene, infatti, che l'Amministrazione sia incorsa nella decadenza dal potere di irrogare la sanzione per l'inutile decorso dei termini pattiziamente stabiliti.
I termini previsti dal capitolato speciale d'appalto per l'adozione del provvedimento di applicazione delle sanzioni contrattuali hanno natura perentoria, assolvendo alla funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa dei soggetti che vengano a trovarsi in posizione di soggezione rispetto alla pretesa sanzionatoria (TAR Puglia-Lecce, sent. n. 989/2014; cfr. Cass. Civ. n. 9764/95 secondo cui non è di ostacolo all'accertamento della natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, l'assenza di una espressa previsione, ben potendo desumersi tale qualità in via interpretativa ove dal contesto negoziale e dalla funzione dell'istituto risulti (anche implicitamente ma in modo univoco) che la perdita del diritto è conseguenza immediata della mancata osservanza del termine).
La perentorietà del termine si ricava dalla finalità di sollecitare l'amministrazione ad esercitare tempestivamente il potere sanzionatorio, evitando di lasciare l'impresa in stato di incertezza e assicurando al contempo l'immediata soddisfazione dell'interesse pubblico alla riscossione della somma e alla esecuzione a regola d'arte della prestazione dedotta in contratto (Consiglio di Stato, sent. n. 6094/2014). Le sanzioni irrogate oltre il termine previsto dal capitolato devono ritenersi tardive e come tali illegittime per decadenza dal potere sanzionatorio ([...] sent. n. 595/2015)."
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