Giurisprudenza e Prassi

L'ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PER EMERGENZA PANDEMICA DEVE ESSERE PROVATA RIGOROSAMENTE TRAMITE I DATI FISCALI UFFICIALI

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

Per la valida stipulazione dei contratti della Pubblica Amministrazione non è richiesta la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente, essendo sufficiente che il vincolo si formi mediante l'incontro di dichiarazioni scritte separate quali l'offerta e l'aggiudicazione.

In materia di concessione di servizi di ristoro, il concessionario non ha diritto alla revisione del canone qualora non assolva all'onere probatorio circa il calo di fatturato mediante i dati ufficiali trasmessi all'Agenzia delle Entrate, così come prescritto dalla normativa speciale emergenziale.

"Più in generale, si è condivisibilmente affermato che (così a seguire Cass. Sez. U, 25/03/2022, n. 9775): «per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo».

In applicazione di tale principio, è stato ritenuto che i provvedimenti di affidamento del servizio (in concessione) di trasporto marittimo di rifiuti, a seguito dell’offerta (chiaramente presentata per iscritto) dall’Impresa aggiudicataria, soddisfacessero, unitamente all’offerta, il requisito di forma scritta richiesto dalla legge, per i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

[...]

da un lato va rilevato che la convenuta non abbia dimostrato di avere esibito, all’ la documentazione evidentemente estratta dal proprio cassetto fiscale, attestante il dato (fatturato) trasmesso all’Agenzia delle Entrate ai sensi «dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», bensì dei documenti prodotti da soggetti terzi privati, privi di qualsivoglia valore ufficiale, ovvero documentazione creata dalla medesima concessionaria (v. all. 19, 20, 21 alla comparsa di costituzione in giudizio), che chiaramente lascia il tempo che trova (v. ex pluribus Cass. Sez. 1, 12/07/2023, n. 19820; Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21288: «un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti la pretesa azionata»).

Sì da non aversi prova del diritto ad ottenere la revisione del piano economico-finanziario."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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