LA CARENZA DELLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM IMPEDISCE L'INSORGENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, PRECLUDENDO ALL'ESECUTORE L'ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE ISCRITTE NEGLI ATTI CONTABILI
In tema di appalti pubblici, la carenza della forma scritta ad substantiam impedisce l'insorgenza del rapporto contrattuale, precludendo all'esecutore l'accoglimento di domande fondate sulle riserve iscritte negli atti contabili.
"Giova premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i contratti della Pubblica Amministrazione, anche quando disciplinati dal diritto privato, richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, la quale rappresenta elemento essenziale per la valida formazione del vincolo negoziale (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690; Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12316).
La prescrizione della forma scritta non assolve ad una funzione meramente documentale, bensì risponde all’esigenza di garantire la legalità dell’azione amministrativa, la trasparenza dell’attività negoziale della pubblica amministrazione, la verificabilità della copertura finanziaria della spesa e la precisa individuazione del contenuto delle reciproche obbligazioni, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il contratto della Pubblica Amministrazione non può essere desunto da comportamenti concludenti, dall’esecuzione della prestazione o da una pluralità di atti amministrativi reciprocamente integrabili, essendo invece necessario che l’intero regolamento negoziale sia consacrato in un unico documento scritto, sottoscritto dalle parti e contenente tutti gli elementi essenziali del rapporto."
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