Giurisprudenza e Prassi

LA DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DEGLI ATTI PROGETTUALI COMPORTA UNA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL'APPALTATORE IN TERMINI DI DILIGENZA QUALIFICATA (108)

TRIBUNALE DI MONZA SENTENZA 2026

In tema di appalto pubblico, l'appaltatore che abbia dichiarato di aver verificato la validità del progetto e lo stato dei luoghi non può invocare modeste lacune documentali o minime difformità quantitative per giustificare il totale rifiuto di avviare le lavorazioni. Qualora lo scostamento economico tra il progetto e lo stato di fatto sia marginale (nella specie, inferiore al 4%), l'appaltatore è tenuto a procedere con l'esecuzione, ferma restando la possibilità di richiedere il riconoscimento di maggiori costi in fase di contabilità, restando legittima la risoluzione del contratto disposta dalla Stazione Appaltante per grave ritardo imputabile all'operatore.

"A tal proposito va rimarcato che secondo la giurisprudenza pronunziatasi da tempo sul punto (Consiglio di Stato Sez. 5, 3884/2012; Trib. Chieti 27/9/2010; Cass. 3932/2008), la dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali ex art 106 DPR n. 207 del 2010 (originariamente prevista all'art 71 del DPR 554 del 1999), lungi dal costituire una clausola di stile, costituisce un attestato di presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, comportando la conoscenza delle opere da eseguire e, dunque, un preciso dovere cognitivo a carico dei partecipanti alla gara, dovere a cui è correlata una altrettanto precisa responsabilità.

***

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, “Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.”

[...]

Considerato che la stazione appaltante aveva comunicato la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, identificata sia nell’inadempimento grave tale da compromettere la buona riuscita sia nel ritardo dovuto a negligenza (108 comma 3 -4 ) e che aveva inutilmente richiesto all’appaltatore la restituzione dell’anticipo, restituzione dovuta in forza dell’art. 35 comma 18 [...], deve ritenersi legittima l’escussione della polizza fideiussoria e garanzia della restituzione dell’anticipo liquidato.

Invero, trattandosi di garanzia a prima richiesta, a fronte del palese inadempimento all’obbligo restitutorio, si ritiene legittimamente avvenuto il pagamento da parte di HDI."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)