LA PROCEDURA DI "SOMMA URGENZA" NON DEROGA ALL'OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM PER COSTITUIRE UN VALIDO VINCOLO CONTRATTUALE CON LA PA (163)
La mancanza della forma scritta ad substantiam comporta la nullità del contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione per violazione di norma imperativa. Tale nullità è rilevabile anche nelle procedure di somma urgenza, in quanto i verbali e gli ordini di servizio non sottoscritti dall'organo di rappresentanza legale dell'ente e privi di indicazioni specifiche sul conteggio delle prestazioni non possono sopperire alla carenza del documento contrattuale unitario.
"I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam: la mancanza di tale forma comporta la nullità del contratto, ex art. 1418 comma I c.c., per violazione di norma imperativa.
Gli ordini di servizio e i verbali di somma urgenza prodotti, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non sono idonei a sopperire a tale carenza, in quanto intanto non sono sottoscritti dall’organo che ha la legale rappresentante dell’ente, e poi in essi non vi è l’indicazione del conteggio specifico relativo alle prestazioni effettuate, presentando solamente indicazioni programmatiche e organizzative; [...]"
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