LA S.A. HA UN DOVERE DI COOPERAZIONE E BUONA FEDE AFFINCHE' L'OPERATORE POSSA ADEMPIERE ALLA PROPRIA PRESTAZIONE E RICEVERE IL COMPENSO
Nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche e dei relativi servizi di progettazione, stante la natura privatistica del contratto, incombe sull'Amministrazione committente un dovere di leale cooperazione affinché il prestatore d'opera sia posto in grado di adempiere. L'omessa trasmissione del progetto all'organo competente per l'approvazione, in assenza di rilievi critici sull'elaborato, determina l'avveramento fittizio della condizione sospensiva del pagamento.
«Incombe, quindi, sul committente un dovere di leale cooperazione affinché il prestatore d’opera sia posto in grado di adempiere la propria obbligazione (cfr. Cass. Civ. n. 2 12698/2014 in materia di appalto). [...] Ne consegue che, avendo il professionista richiesto l’adempimento dell’altrui prestazione, la condizione dell’intervenuta approvazione del progetto deve intendersi avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c., con diritto dell’opposto di ottenere il compenso per la progettazione definitiva, come determinato nel decreto ingiuntivo».
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