LAVORI EXTRA-CONTRATTO: FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM E RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO
Le obbligazioni della Pubblica Amministrazione devono trovare fonte in contratti redatti in forma scritta a pena di nullità, non essendo ammissibile la costituzione di rapporti obbligatori per "facta concludentia". Ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. 267/2000, nel caso di acquisizione di lavori in violazione delle regole contabili e procedurali, il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il fornitore e il funzionario responsabile, escludendo ogni pretesa verso l'Ente, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., data la natura sussidiaria di tale ultima azione.
"[...] è noto che sulla base delle norme del L.gs. 276/2000, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali della Pubblica Amministrazione devono trovare fonte in contratti a forma scritta a pena di nullità, atteso che la volontà dell’ente pubblico locale necessariamente si esprime con atti scritti ex art. 11, co. 2 della L. n. 241/1990 e secondo procedure normativamente vincolanti per entrambe le parti contrattuali, sulla base di norme inderogabili tese a garantire: 1) la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali; 2) la rispondenza dell’oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all’interesse pubblico; 3) la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; 4) la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all’impegno di spesa predeterminato. A norma dell’art. 191 del D. Lgs. 276/2000 (TUEL) “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, di seguito il successivo comma 3 prevede che : “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”. Pertanto, non può ritenersi validamente assunto dall’Ente alcun impegno contrattuale laddove non vi sia il parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell’Area Finanziaria che attesta l’esistenza della copertura finanziaria e laddove la volontà dell’Ente non si sia ritualmente formata nella propria sede, rendendo, sul piano negoziale, il rapporto contrattuale viziato in quanto contrastante con norme imperative e, pertanto, nullo ai sensi del disposto di cui all’art. 1418, comma 1, cod. civ.
[...]
Il sopra citato art. 191 del D. lgs. 267/2000, al comma 4, prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”."
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