Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER ILLECITO ANTITRUST

CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto a seguito dell'accertamento di intese restrittive della concorrenza da parte dell'AGCM è pienamente valida e non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione. Tale principio attiene alla sola procedura di gara, mentre la controversia sulla risoluzione afferisce alla fase esecutiva. L'accertamento dell'illecito antitrust integra un grave errore professionale che giustifica la caducazione del rapporto, a prescindere dalla corretta esecuzione materiale del servizio.

"Non vi è alcuna violazione dell’art. 46 d. lgs 163/2006 perché nel presente caso non è stata richiamata la disciplina dell’esclusione dalla gara ( unica fattispecie contemplata dalla norma in questione ), gara che comunque è stata espletata con aggiudicazione in capo all’appellante.

E’ stata invece applicata una clausola risoluzione che è stata sottoscritta dalle parti anche, per l’appaltatrice, ai sensi dell’art. 1341 c.c.. e che ben può concernere comportamenti pregressi rispetto alla conclusione del contratto stesso ma che incidano sulla prosecuzione del rapporto.

In particolare l’accertamento della violazione da parte dell’AGCM è avvenuto in data posteriore rispetto all’aggiudicazione e anche alla stipula del contratto e il provvedimento è divenuto definitivo nel corso dell’esecuzione della commessa."

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