LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ABBANDONO DEL CANTIERE DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO (SEPPUR TARDIVO) DEL SAL
In tema di appalto pubblico, il ritardo nel pagamento del SAL giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'impresa, ma l'avvenuta regolarizzazione del debito da parte della stazione appaltante impone all'appaltatore l'immediata ripresa delle attività. L'abbandono del cantiere protratto per oltre un anno dal pagamento ricevuto legittima la risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore, non potendo quest'ultimo invocare una crisi aziendale presunta senza dar prova rigorosa del nesso causale tra il ritardo nel pagamento e lo squilibrio finanziario, mediante la produzione dei bilanci.
"[...] Questa dinamica disfunzionale ha condotto all’allungamento dei tempi per l’adempimento della prestazione gravante sul [...] quale stazione appaltante, ovvero procedere al pagamento delle opere realizzate mentre la [...] almeno in questa prima fase del rapporto, ha tenuto fede agli impegni assunti, avviando i lavori e arrestando gli stessi solo di fronte al mancato pagamento della fattura relativo al primo stato di avanzamento dei lavori, per un importo vicino alla metà del valore dell’appalto stesso.
Detta omissione giustifica certamente la sospensione della prestazione da parte della impresa appaltatrice e, a differenza di quanto prospettato dal [...] il mancato pagamento non è dipeso da fatto del Ministero o per mancanza di fondi (unica ipotesi contemplata dal contratto come causa di esclusione della responsabilità per il [...] ma piuttosto nei tempi di risposta del medesimo eccessivamente dilatati e nel mancato invio di documentazione completa, al punto da necessitare di reiterate modifiche ed integrazioni. Questa condotta, è sicuramente contraria alla diligenza attesa nell’esecuzione del contratto, intesa in senso ampio come comprensiva anche di tutte quelle attività connesse e strumentali all’esecuzione della prestazione ed è imputabile al [...], non avendo questi né dedotto né dimostrato che il ritardo e le omissioni riscontrate siano state dovute non a sua negligenza ma ad una mancata collaborazione da parte dell’impresa appaltatrice o comunque a cause estranee alla sua sfera d’azione. Pertanto, il ritardo di ben 467 giorni nel pagamento di opere realizzate e rispetto alle quali alcuna contestazione è stata mossa non può ritenersi giustificato. Pertanto, fino alla data di avvenuto pagamento (19.10.2015) l’interruzione dei lavori da parte dell’appaltatrice deve ritenersi legittima.
[...]
Se dunque l’interruzione dei lavori poteva dirsi giustificata, in virtù dell’eccezione di inadempimento connessa al mancato pagamento, una volta che questo è avvenuto, l’impresa avrebbe dovuto riprendere regolarmente la sua attività ma ciò non è stato. Tra il pagamento e la determina di risoluzione del 02.3.2017 è trascorso circa un anno e mezzo senza che, incontestatamente, sia stata eseguita alcuna attività, con abbandono del cantiere da parte della [...]. Detta condotta gravemente omissiva legittima senz’altro la risoluzione per inadempimento, con applicazione della relativa penale contrattuale.
Né è possibile ritenere che detta inerzia prolungata sia causalmente dovuta ad una crisi aziendale conseguenza del ritardo nel pagamento dell’originario I SAL."
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