Giurisprudenza e Prassi

NELLE CESSIONI DI CREDITI VANTATI VERSO LE PA, LA NOTIFICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC) RENDE LA CESSIONE OPPONIBILE ED EFFICACE

TRIBUNALE DI FROSINONE SENTENZA 2026

In tema di ritardato pagamento nei contratti pubblici e cessione del credito, grava sulla Stazione Appaltante l'onere probatorio relativo alla sussistenza di un valido fatto estintivo o impeditivo all'altrui pretesa, mentre il perfezionamento telematico della cessione consolida la legittimazione del cessionario in assenza di espresso diniego.

Come precisato dal Tribunale: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa [...] (cfr. tra le molte, Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, Rv. 549956-01)".

Sotto il profilo della notifica della cessione, il Giudicante ha chiarito che "Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione."

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