Giurisprudenza e Prassi

ONERE DELLA PROVA DEL PAGAMENTO NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SENTENZA 2026

La parte opponente, che aveva l’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligazione, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento. In altri termini, l’avvenuto pagamento è rimasto un fatto meramente assertivo, privo di qualsiasi supporto probatorio. Ne discende l’infondatezza dell’opposizione per totale carenza di prova del fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento.

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