Giurisprudenza e Prassi
ONERE DELLA PROVA DEL PAGAMENTO NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SENTENZA
2026
La parte opponente, che aveva l’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligazione, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento. In altri termini, l’avvenuto pagamento è rimasto un fatto meramente assertivo, privo di qualsiasi supporto probatorio. Ne discende l’infondatezza dell’opposizione per totale carenza di prova del fatto estintivo dell’obbligazione di pagamento.
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