ONERE DI ISCRIVERE RISERVE IN CASO DI SOSPENSIONE ILLEGITTIMA
In tema di appalti pubblici, l’appaltatore che pretenda il ristoro dei danni da sospensione illegittima è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere la riserva nel verbale di sospensione e a ribadirla nel verbale di ripresa dei lavori. Tale onere non è condizionato alla previa quantificazione del danno, essendo sufficiente che l'evento lesivo sia potenzialmente configurabile secondo l'ordinaria diligenza.
"Sorge l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni... l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa". (Cit. Cass. Civ. n. 7479/2017 e n. 3548/2014).
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