Giurisprudenza e Prassi

PER LE SOCIETÀ D'AMBITO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON VIGE L'OBBLIGO DI ADOTTARE LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM PER I CONTRATTI

CORTE DI APPELLO DI CALTANISETTA SENTENZA 2026

La stipulazione dei contratti da parte delle società d'ambito a partecipazione pubblica non è soggetta all'obbligo di forma scritta a pena di nullità, in quanto a tali enti si applica il principio privatistico della libertà di forme previsto dal Codice Civile, con conseguente ammissibilità di stipule mediante comportamenti concludenti o esecuzione della prestazione.

"La Suprema Corte a Sezioni Unite, in relazione alle aziende speciali previste dall’art. 114 d.lgs. n. 267/2000, qualificate come «enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale» e sottoposte addirittura ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ha affermato che “In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale» (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 20684/2018).

Tale principio, che postula dunque, la libertà di forme per la manifestazione della volontà contrattuale anche a mezzo di facta concludentia, espresso in relazione alle aziende speciali degli enti locali, che pure sono assoggettate alla contabilità pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011, a fortiori può applicarsi alle società d’ambito che, sebbene a partecipazione pubblica, svolgono attività squisitamente imprenditoriale, preposte alla gestione dei rifiuti, costituite in Sicilia dal D. Lgs. 22/97 art. 23, la cui natura giuridica è, come noto, formalmente privatistica e risultano, in quanto tali, iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio ed assoggettate al fallimento.

Trattandosi, dunque, di società formalmente private ma a partecipazione pubblica, non vi è ragione, come già affermato anche da questa Corte in altre pronunce (Cfr. Corte d’Appello Calt. Sent. n. 75/2025; Corte d’Appello Calt. Sent. n, 55/2021) per ritenere applicabile la forma scritta ad substantiam."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)