Giurisprudenza e Prassi

RECESSO PER REVOCA DEI FINANZIAMENTI: L'INDENNIZZO DELL'APPALTATORE ESCLUDE IL MANCATO GUADAGNO PROFESSIONALE

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante a fronte della revoca di un finanziamento pubblico configura una legittima potestà dettata da forza maggiore e non un illecito contrattuale. Il credito maturato dall'operatore economico ha natura strettamente indennitaria e non risarcitoria, limitandosi al ristoro delle spese vive connesse alle prestazioni eseguite e precludendo qualsiasi pretesa a titolo di onorari professionali non validati e di lucro cessante. A tale pretesa, incardinata sulle ordinarie regole civilistiche a seguito della chiusura della contabilità di gara, non è opponibile la decadenza per omessa iscrizione delle riserve contabili, attesa l'incompatibilità di detto istituto con la cessazione anticipata del rapporto.

"il recesso unilaterale esercitato dalla stazione appaltante [...] a causa del legittimo venir meno dei fondi di finanziamento non configura un illecito contrattuale, bensì una legittima potestà di recesso per atto lecito della Pubblica Amministrazione indotto da causa di forza maggiore. Ne consegue che le somme dovute all’appaltatore hanno natura strettamente indennitaria e non risarcitoria, restando limitate alle sole spese contrattuali vive e connesse alle prestazioni effettivamente eseguite e documentate, con radicale esclusione del mancato guadagno professionale e del lucro cessante. [...] l'istituto della riserva non trova applicazione qualora l’appaltatore faccia valere diritti derivanti dalla cessazione anticipata del vincolo contrattuale, poiché l'interruzione definitiva del rapporto determina la chiusura della stessa contabilità di gara".

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