Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ PER COLPA: LA STIPULA DI UN CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NON FA VENIR MENO LA POSIZIONE DI GARANZIA IN CAPO ALL'ENTE PROPRIETARIO E AL SUO DIRIGENTE TECNICO

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2026

Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale e il Sindaco, in virtù dei generali doveri di diligenza, sono titolari di una posizione di garanzia per la corretta manutenzione e sicurezza dei beni pubblici. Tale responsabilità non viene meno a seguito della stipula di un contratto di appalto per la manutenzione. L'obbligo di vigilanza impone l'attivazione autonoma e preventiva, non essendo l'intervento subordinato alle denunce dei cittadini.

"Tra l’altro, l’obbligo di manutenzione e di intervento non é subordinato alla ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini ma, al contrario, il responsabile ha il dovere di attivarsi autonomamente attraverso il controllo continuo e l’adozione di misure preventive per evitare danni derivanti da condizioni di degrado delle strutture pubbliche.

[...]

La sentenza impugnata é censurabile anche per altri profili ed in particolare laddove non ha considerato la specifica posizione di garanzia rivestita dall’odierno imputato nell’organizzazione comunale in virtù del ruolo assunto di responsabile tecnico del Comune di R., e ciò a prescindere dalla nomina di un R.U.P..

Ed invero, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale (Sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Rv. 284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso)."

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