Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE DI ORISTANO SENTENZA 2026

La giurisdizione in merito alla revisione del prezzo prevista nell’ambito di appalti pubblici è oramai attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. La Corte di cassazione ha tuttavia effettuato delle specifiche nel caso in cui sussista una clausola di revisione del prezzo già pattuita tra le parti all’interno del contratto che non lasci spazio discrezionale all’amministrazione, nel senso per cui preveda dei “meccanismi automatici” di revisione, definiti nel contratto. In tali casi, infatti, come la suprema Corte ha specificato, l’oggetto del giudizio non riguarda più la revisione del prezzo, di cui bisogna preventivamente valutare l’an oltre che il quantum, ma si disquisisce di dare esecuzione al contratto, materia che normalmente è attribuita al giudice ordinario, al di fuori di spazi di giurisdizione esclusiva. Ciò in quanto se la clausola prevede dei meccanismi automatici è “consumato” il potere amministrativo, e dunque le parti saranno in una paritetica posizione di attuazione dell’accordo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Al di fuori di questi casi, vale a dire nei casi in cui la clausola di revisione del prezzo non lasci spazio alla discrezionalità amministrativa, o nel caso in cui rimandi semplicemente alla normativa vigente, valgono i principi generali e le norme specifiche previste dal c.p.a., e in particolare la norma che attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo.

Nel caso di specie, l’art. 6 del contratto de quo recita testualmente “in conformità alle prescrizioni del Bando di Gara, le parti prendono atto che: a) sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali se e nelle modalità consentite dalla normativa di settore”. È di tutta evidenza che tale clausola non impone delle specifiche modalità di revisione del prezzo tali da esaurire la discrezionalità amministrativa e giustificare la giurisdizione del giudice ordinario. La presente clausola si limita a rinviare alla normativa vigente, che nel caso di specie è l’art. 133 c.p.a.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)