REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE A SEGUITO DI PAGAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il sopravvenuto accordo fattuale e processuale tra le parti, concretizzatosi nel pagamento del corrispettivo di appalto da parte dell'Amministrazione debitrice e nella rinuncia agli interessi di mora da parte dell'Operatore Economico creditore, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Ne consegue la necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere, con caducazione e revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite in conformità alla richiesta congiunta.
"Nelle note conclusive è stato confermato l’intervenuto il pagamento della sorte capitale e l’opposta ha dichiarato di rinunciare agli interessi moratori per come ingiunti; le parti hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese del presente giudizio. Le esposte circostanze e determinazioni, cui è conseguito il venir meno dell’interesse alla pronuncia giudiziale, giustificano l’invocata declaratoria e la revoca del monitorio."
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