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RISARCIBILE IL DANNO ALL'APPALTATORE PER IL RITARDO INGIUSTIFICATO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'EMISSIONE DEL COLLAUDO (102)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il ritardo ingiustificato della stazione appaltante nell'approvazione del certificato di collaudo viola l'obbligo di cooperazione all'adempimento dell'appaltatore ex artt. 1175, 1206 e 1375 c.c. e legittima il riconoscimento del risarcimento del danno in favore dell'esecutore, valutabile equitativamente ex art. 1226 c.c. applicando criteri proporzionali all'importo contrattuale e ai giorni di ritardo.

Di contro, sono precluse le riserve per maggiori oneri di smaltimento rifiuti e aumento del costo dei materiali qualora la lex specialis ponga espressamente tali voci a carico dell'aggiudicatario, escludendo l'operatività della revisione prezzi.

"in ordine ai pregiudizi patiti in ragione della omessa emissione del certificato di collaudo giova osservare:

- è incontestato fra le parti che il collaudo si sarebbe dovuto concludere entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori [...];

- ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. n°50/2016, e degli artt. 1175 c.c., 1206 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c. oltre che dell’art. 2 Cost. la stazione appaltante era tenuta a cooperare all’adempimento dell’appaltatore ponendo in essere sollecitamente tutte quelle attività, anche volte a rimuovere ostacoli, affinchè il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio potesse essere perseguito nei tempi e modi di legge e di contratto;

considerata la non corretta condotta dell’in tema di collaudo, il cui certificato non risulta versato negli atti di causa, sussistono le condizioni per valutare equitativamente il danno ex art. 1226 c.c. fruendo del Parere ANAC Ag. 13/13 dell’01/04/2013 e cioè applicando il criterio matematico che commisura il pregiudizio ad una percentuale(2%) dell’importo netto contrattuale dei lavori, ridotto di spese generali(13%) ed utile(10%) e rapportato ai giorni di ritardo;"

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)