RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO: POSSIBILE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA
La risoluzione del contratto di appalto pubblico per impossibilità sopravvenuta derivante da sequestro penale del cantiere è legittima qualora l'evento presenti i caratteri dell'oggettività e dell'assolutezza, ma non preclude il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei maggiori oneri subiti per sospensioni dei lavori precedentemente disposte dalla Stazione Appaltante che abbiano superato i limiti temporali previsti dalla normativa pro tempore (art. 159 D.P.R. 207/2010).
"L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno". "In materia di appalto pubblico [...] qualora le sospensioni [...] durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore [...] ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti". (Cfr. Cass. Civ. 20811/2014; Art. 159 D.P.R. 207/2010).
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