Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: NON PUO' ESSERE INVOCATA SE L'EVENTO DELLO SQUILIBRIO (UN CONFLITTO BELLICO) ERA GIÀ IN CORSO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la giurisdizione sulle controversie relative alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta spetta al giudice ordinario, attenendo tali questioni alla fase esecutiva del rapporto in cui la posizione della Pubblica Amministrazione non diverge da quella del contraente privato.

Ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1467 c.c., l'appaltatore deve fornire prova rigorosa dell'impatto oggettivo dell'evento straordinario sul sinallagma, non essendo sufficiente la produzione di tabelle autoformate o riferimenti a indici merceologici generici. Inoltre, il requisito dell'imprevedibilità deve essere escluso qualora l'evento perturbatore (conflitto bellico) fosse preesistente alla stipula della convenzione, rientrando in tal caso le fluttuazioni dei costi nella normale alea contrattuale assunta dall'impresa.

"Quanto all’ulteriore requisito dell’imprevedibilità degli avvenimenti determinanti la (non provata) eccessiva onerosità sopravvenuta, occorre evidenziare che [...] era a certamente conoscenza – o comunque avrebbe dovuto esserlo - degli accadimenti che avrebbero determinato, in tesi, l’aumento dei prezzi. Il conflitto in Ucraina, infatti, è scoppiato alla fine del febbraio 2022, dunque ben prima dell’aggiudicazione e della firma della Convenzione (rispettivamente gennaio e maggio 2023). È stato subito chiaro che la guerra avrebbe avuto un impatto significativo sulle economie europee, specie per gli effetti che avrebbe prodotto sui costi dell’energia, in ragione della stretta dipendenza europea dal gas russo, pesantemente colpito dalle sanzioni inflitte al paese aggressore."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)