Giurisprudenza e Prassi

RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI: GLI INTERESSI MORATORI COMMERCIALI SONO INAPPLICABILI AGLI APPALTI DI IGIENE URBANA

TRIBUNALE DI VITERBO SENTENZA 2026

Il servizio di raccolta dei rifiuti, erogato per ragioni di tutela della salute pubblica e remunerato con la tassazione comunale, non costituisce transazione commerciale ex D.Lgs. 231/2002. L'obbligo inderogabile in capo alla Pubblica Amministrazione di erogare il servizio essenziale preclude la sua equiparazione a un operatore commerciale dotato di autonomia negoziale. Ne discende che, in caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, all'appaltatore competono esclusivamente gli interessi al tasso legale e non quelli moratori previsti dalla disciplina speciale, in assenza di diversa e specifica pattuizione.

"«la raccolta dei rifiuti costituisce un servizio erogato per ragioni di tutela della salute pubblica, che deve essere necessariamente eseguito dalla P.A. ed è remunerato con la tassazione comunale sui rifiuti. Tale connotazione del servizio appare inconciliabile con il regime speciale delineato per le ordinarie transazioni commerciali dal D.lvo 231/2002 [...] non può trovare applicazione quando si tratti di tutelare esigenze primarie ed incomprimibili quali la salute pubblica, giacchè in tali casi la P.A., a differenza di ogni altro operatore commerciale, non ha alcuna libertà negoziale di scelta rispetto all'an del contratto»."

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