Giurisprudenza e Prassi

SOLIDARIETÀ PASSIVA NELL'ATI: RIPARTIZIONE INTERNA DEI PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI E AZIONE DI REGRESSO (48)

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 2026

In tema di Associazione Temporanea di Imprese, i premi della polizza fideiussoria stipulata nell'interesse dell'ATI devono essere sopportati dalle imprese associate in misura corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento, qualora né il mandato collettivo né il contratto d'appalto prevedano espressamente che tali oneri siano a carico esclusivo della società mandataria. Ne consegue che la mandante che abbia adempiuto integralmente l'obbligazione di pagamento verso l'assicuratore ha diritto di regresso nei confronti della mandataria limitatamente alla quota di partecipazione di quest'ultima.

"[...] poiché la polizza è stata stipulata nell’interesse dell’ATI, le società che le compongono sono tenute a concorrere al pagamento del premio in misura corrispondente alle quote di partecipazione all’ATI, ovvero pari al 55% per A. e al 45% per S.

La ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto ad HDI Assicurazioni € 18.890,00 [....], corrispondente alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 947/2025, a titolo di premi assicurativi, interessi e spese di lite per il monitorio.

Pertanto, in applicazione dell’art. 1299 c.c., [...] ha diritto a ripetere da [...] a somma di € 10.389,50, pari al 55% del debito [...] oltre agli interessi [...]."

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