SOSPENSIONE LAVORI PROLUNGATA OLTRE IL TEMPO PREVISTO PER LEGGE - ILLEGITTIMA A CAUSA INERZIA DELLA PA - RISARCIMENTO AMMESSO
In tema di esecuzione dei contratti pubblici, qualora la sospensione dei lavori, pur inizialmente legittima in quanto ancorata a criticità di finanziamento, si protragga oltre il limite temporale massimo consentito dalla normativa di settore (sei mesi, ex art. 158 d.P.R. 207/2010), la medesima diviene illegittima. Tale perdurante inerzia della P.A. configura grave inadempimento, aprendo la via ai rimedi civilistici ordinari, tra cui la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante). A nulla rileva la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore nel verbale di sospensione, di formule di rito attestanti la rinuncia a pretese economiche per il fermo cantiere, trattandosi di dichiarazioni di stile che non comportano una rinuncia preventiva ai diritti derivanti dall'abnorme e non prevedibile prolungamento della sospensione.
Quando invece la sospensione, pur inizialmente legittima, si protrae illegittimamente per inerzia della P.A., tornano ad applicarsi i rimedi generali del codice civile sull'inadempimento (art. 1453 c.c.), che danno diritto alla risoluzione del contratto e al pieno risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 15700/2018; Cass. civ., n. 14574/2010).
[...] le clausole o dichiarazioni di stile inserite nei verbali di sospensione, con le quali l’impresa dichiari di non avere nulla a pretendere per il periodo di fermo dei lavori, non precludono la successiva proposizione di pretese risarcitorie qualora venga dedotta l’illegittimità o l’eccessiva durata della sospensione, trattandosi di dichiarazioni che devono essere interpretate in modo restrittivo e che non possono comportare una rinuncia preventiva a diritti non ancora compiutamente determinati.
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