Giurisprudenza e Prassi

SUBAPPALTO: COMPENSI PER VARIANTI EXTRACONTRATTUALI CONCORDATE PER FATTI CONCLUDENTI

TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA 2026

In tema di subappalto, in assenza di una clausola che vincoli la validità delle varianti in corso d'opera alla forma scritta, il consenso alla loro esecuzione può perfezionarsi tacitamente, con conseguente obbligo di corrispondere il relativo compenso al subappaltatore.

"Quanto [...] alla realizzazione delle opere extra contratto, benchè alcuna delle parti ne contesti l’avvenuta realizzazione, controversa è la spettanza del compenso mancando, secondo la prospettazione di parte attrice, il preventivo accordo delle parti come previsto dall’art. 8 del contratto di subappalto.

Invero, secondo la prospettazione della giurisprudenza, la realizzazione di opere extra contratto può dirsi accettata e quindi oggetto di retribuzione se il committente dimostra un comportamento chiaro ed inequivocabile (cd. per fatti concludenti) di accettazione delle stesse, anche in mancanza di un’autorizzazione scritta, sempre che il contratto medesimo non subordini appunto il raggiungimento dell’accordo per la realizzazione di opere extra contratto alla redazione di patti aggiunti al contratto medesimo.

Si afferma infatti che “né, peraltro, tale pattuizione sull’esecuzione di lavori extra-contratto esigeva la forma scritta ai fini della prova, a fronte della redazione per iscritto del contratto principale. In proposito, occorre precisare che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 12/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 01/08/2013; Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 07/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 14/06/2000; Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 19/05/1972)” (Cass., ord. 16222/2023)."

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