Giurisprudenza e Prassi

TARDIVITÀ DELLE RISERVE NELL’APPALTO PUBBLICO E DECADENZA DALLE PRETESE ECONOMICHE (240)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, l'onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto non appena l'entità del pregiudizio subito sia percepibile, non potendo l'appaltatore differire la contestazione alla chiusura del rapporto contabile finale qualora i fatti si siano cristallizzati in corso d'opera.

"Giova premettere che, in materia di appalti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore che intenda far valere pretese economiche ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale é tenuto ad iscrivere tempestivamente apposite riserve nel primo atto contabile utile successivo all'insorgenza ovvero alla cessazione del fatto pregiudizievole. La funzione dell'istituto é quella di porre tempestivamente l'amministrazione in condizione di verificare l'effettiva consistenza delle pretese avanzate e di valutare le conseguenti determinazioni gestionali.

E’, altresì, consolidato che la decadenza per mancata o tardiva iscrizione della riserva integra eccezione in senso stretto, sottratta al rilievo officioso del giudice.

Una volta che tale eccezione sia stata ritualmente sollevata dalla stazione appaltante, incombe sull'appaltatore l'onere di dimostrare la tempestività dell'iscrizione e, segnatamente, le ragioni per le quali il fatto pregiudizievole non fosse percepibile anteriormente ovvero fosse apprezzabile soltanto alla cessazione del rapporto."

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DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)