ONERE DELLA PROVA, FORMA SCRITTA NEI CONTRATTI DELLA PA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA
In tema di forniture sanitarie, la fattura commerciale non costituisce prova sufficiente del credito nel giudizio di opposizione qualora la P.A. ne contesti il fondamento e la regolarità formale. L'onere della prova del titolo contrattuale, che deve rivestire forma scritta ad substantiam, grava sul creditore opposto, il quale non può limitarsi al richiamo di modelli amministrativi (es. FIOTO) o preventivi se questi non sono autonomamente scrutinabili dal giudice.
"La fattura commerciale, pur costituendo prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, non basta, da sola, a dimostrare il credito nel successivo giudizio di opposizione, ove sia specificamente contestata [...] era onere della società opposta fornire una prova piena del titolo contrattuale, della regolare esecuzione della fornitura e della esigibilità del corrispettivo".
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