Giurisprudenza e Prassi

L'ERRORE MATERIALE NELLA FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO NON PUO' ESSERE CORRETTO IN FASE DI GARA (108)

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2025

Dal contenuto del verbale di gara n. 2 la ricorrente riscontrava non soltanto che la Commissione giudicatrice aveva preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, le percentuali di ribasso applicate da ciascun offerente in luogo degli importi delle offerte presentate, ma altresì che aveva arbitrariamente ed illogicamente invertito il numeratore ed il denominatore della formula matematica riportata nel disciplinare di gara, statuendo al riguardo, in ragione di un non meglio precisato errore materiale, che: “la formula effettiva corretta da applicarsi è la seguente: Pi = Pmax * (Oi/Omin)”.

Ed infatti, la Commissione di gara avrebbe non soltanto applicato la formula sulle percentuali di ribasso anziché sull’importo delle offerte, ma altresì arbitrariamente invertito il numeratore ed il denominatore della formula medesima stabilita nel disciplinare, alterando completamente la graduatoria finale.

Sicché, la violazione dell’autovincolo imposto nella legge di gara quanto alle regole per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, per di più aggravata dal fatto di essere intervenuta dopo la conoscenza delle stesse, avrebbe inficiato tutti i successivi sviluppi della procedura, determinando l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Costituisce, infatti, opinione condivisa nell’elaborazione giurisprudenziale che la modifica della formula matematica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore integri, già da sola, una circostanza sufficiente ai fini della declaratoria dell’illegittimità della procedura e del conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione (TAR Campania, sez. VIII, 24 settembre 2018, n. 5582; cfr. anche TAR Campania, Salerno, sez. I, 31 ottobre 2023, n. 2444).

In ogni caso, quand’anche, per ipotesi, nella legge di gara venisse effettivamente inserita una formula matematica errata per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche, l’Amministrazione non potrebbe modificarla in itinere, potendo porre rimedio all’errore soltanto con l’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (Cons. St., sez. V, 5 marzo 2020, n. 1604; Id., sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5308; Id., Sez. V, 30 settembre 2010, n. 7217; TAR Lazio, sez. II-ter, 7 gennaio 2013, n. 66).

Ciò in quanto l’autovincolo, da intendersi quale limite al successivo esercizio della discrezionalità che l’Amministrazione pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, si traduce nella individuazione anticipata di criteri valutativi e decisionali, volta ad evitare che la complessità e la rilevanza degli interessi in gioco possa, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali, lesivi, inoltre, dei principi di buon andamento ex art. 97 Cost., buona fede e di tutela dell’affidamento ex art. 5 del Codice dei Contratti pubblici (Cons. St., Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3859; Cons. Stato, Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9, § 6.2.1).

In conclusione, l’eventuale ‘rettificà - nei limiti consentiti, come fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata - della lex specialis relativamente ai criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi alle offerte, tecniche o economiche, può ritenersi legittima soltanto ove intervenga prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte medesime, correndosi diversamente il rischio di un uso strumentale della ‘manipolazionè delle regole della gara, finalizzato all’ottenimento di risultati fraudolenti, con violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e par condicio.

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