LE CLAUSOLE CHE STABILISCONO LE FORMULE MATEMATICHE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO NON SONO ESCLUDENTI E NON IMPONGONO UN ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE (108)
In tema di contenzioso sui contratti pubblici, la clausola del bando che fissa la formula per l'attribuzione del punteggio economico non riveste carattere immediatamente lesivo, in quanto la sua incidenza pregiudizievole si manifesta unicamente all'esito delle operazioni valutative. Nel merito, la scelta della formula matematica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se coerente con la struttura economica dell'affidamento.
"Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria, le clausole della lex specialis devono essere immediatamente impugnate solo quando siano immediatamente escludenti ovvero tali da impedire la stessa partecipazione alla gara o da precludere in radice la possibilità di conseguire l’aggiudicazione.
In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’onere di immediata impugnazione sussiste esclusivamente con riferimento alle clausole che incidono direttamente sull’ammissione o che comportano l’impossibilità di formulare un’offerta competitiva, mentre le clausole relative ai criteri di valutazione delle offerte non rivestono, di regola, carattere immediatamente lesivo, poiché la loro effettiva incidenza si manifesta solo all’esito della procedura e in relazione al concreto esito della valutazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1395).
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che, in presenza di criteri valutativi, il concorrente non è in grado, al momento della pubblicazione della lex specialis, di prevedere l’esito della gara né l’incidenza concreta di tali criteri sulla propria posizione, sicché l’interesse all’impugnazione sorge solo quando la lesione si concretizza con l’aggiudicazione.
Nel caso di specie, la clausola relativa alla formula di attribuzione del punteggio economico non impediva alla ricorrente né la partecipazione alla gara né la formulazione di un’offerta competitiva, come dimostrato dal fatto che la stessa ha partecipato alla procedura.
Ne consegue che l’interesse all’impugnazione della suddetta clausola si è concretizzato solo all’esito della gara, con la definizione della graduatoria, con conseguente tempestività della censura.
[...]
la scelta dei criteri di attribuzione del punteggio e delle relative formule rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Nel caso di specie, la formula utilizzata – riconducibile a una funzione non lineare concava – non presenta profili di irragionevolezza tali da giustificarne la caducazione.
In primo luogo, non risulta dimostrato che la stessa abbia determinato l’annullamento della componente economica, essendo comunque emersa una differenziazione nei punteggi attribuiti alle offerte; ciò che si rileva è, piuttosto, una attenuazione del peso marginale del ribasso, coerente con la struttura della gara.
In secondo luogo, tale impostazione appare coerente con la struttura dell’appalto di somministrazione di lavoro, nel quale l’offerta economica incide, secondo quanto previsto dalla lex specialis, esclusivamente sulla componente relativa alla fee di agenzia, mentre il costo del lavoro resta sostanzialmente predeterminato. Ne consegue che la competizione economica si sviluppa su una quota fisiologicamente ridotta del valore complessivo del contratto, con conseguente legittimità della scelta della stazione appaltante di attenuare l’impatto dei ribassi, anche al fine di evitare effetti distorsivi derivanti da offerte prossime allo zero. [...]"
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