LE CLAUSOLE DELLA LEX SPECIALIS CHE IMPONGONO REQUISITI MINIMI A PENA DI ESCLUSIONE DEVONO ESSERE FORMULATE IN MODO CHIARO, UNIVOCO E NON AMBIGUO (II.5)
In sede di interpretazione della lex specialis di gara, qualora sussistano clausole ambigue o di dubbio significato, l'Amministrazione deve privilegiare l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla procedura piuttosto che quella che la ostacoli. In particolare, i requisiti dimensionali della strumentazione non possono essere desunti esclusivamente da tratti grafici su planimetrie prive di scala metrica e legenda esplicativa, mancando in tal caso l'onere di chiarezza necessario per l'individuazione di un requisito minimo a pena di esclusione.
Analogamente, il requisito di uniformità tecnologica tra i diversi lotti o presidi non può imporre la fornitura di moduli funzionali superflui rispetto ai volumi di attività analitica espressamente indicati dalla Stazione Appaltante.
"Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all’art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. [...] Inoltre, va posta particolare enfasi sullo ius receptum secondo cui “in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli” (Cons. Stato sez. V, 2 gennaio 2026, n. 13)."
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