Giurisprudenza e Prassi

FORNITURA BENI COMPLESSI: LA PREVISIONE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE QUALIFICA LA FORNITURA CON POSA IN OPERA, CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA MANODOPERA (108)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Qualora un appalto di fornitura preveda un complesso di attività accessorie e strumentali necessarie all'utilizzo del bene (quali installazione, corsi di formazione e assistenza tecnica), esso deve qualificarsi come fornitura "con posa in opera", con conseguente obbligo per il concorrente di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023. L'omessa allegazione dei riferimenti documentali a supporto dell'offerta tecnica, se prescritti a pena di esclusione, integra una violazione non emendabile della lex specialis.

"Il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura con o senza posa in opera deve essere individuato nella fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura... laddove si rendano necessarie attività ulteriori... l'appalto si configura come posa in opera" (Cons. di Stato, III, n. 1974/2020; TAR Lombardia n. 2471/2020).

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