Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER OTTEMPERANZA PROPOSTO DALLA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 2024

È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla parte che sia risultata soccombente nel relativo giudizio di cognizione. La legittimazione attiva nel giudizio di esecuzione è riservata esclusivamente al ricorrente vittorioso che vanta un diritto attuale all'attuazione del comando giudiziale, restando precluso alla parte soccombente di contestare gli atti conformativi dell'amministrazione attraverso tale rito speciale, salvo il limitato caso del ricorso per chiarimenti.

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