Giurisprudenza e Prassi

L'ILLEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI DI GARA NON DETERMINA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO D'APPALTO SE E' STATA COMUNQUE ESPLETATA UNA SELEZIONE NON SIMULATA

TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA 2026

In tema di contratti della Pubblica Amministrazione, l’azione volta a far valere la nullità del contratto d'appalto o la sua risoluzione rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di controversia che investe la fase esecutiva e il rapporto negoziale. I vizi afferenti alla procedura di evidenza pubblica (quali l'irregolare composizione della commissione o il difetto di pubblicità) non determinano la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., la quale è configurabile solo in caso di totale assenza di una procedura selettiva o di sostanziale affidamento diretto, dovendosi altrimenti azionare i rimedi tipici dell'annullamento degli atti di gara innanzi al giudice amministrativo.

"È vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la stipulazione di un contratto di appalto pubblico in totale assenza di una procedura di evidenza pubblica, o in violazione radicale delle norme imperative che regolano la scelta del contraente, può determinarne la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto contrastante con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Tuttavia, tale principio trova applicazione nelle ipotesi in cui difetti in radice il ricorso al modello concorsuale, ovvero quando la procedura di gara sia meramente apparente o si risolva in un sostanziale affidamento diretto (v. Cassazione, sentenza n. 10701/2023 del 20-04-2023).

Diversamente, allorché una procedura selettiva sia stata comunque esperita, ancorché affetta da vizi anche gravi, le relative illegittimità attengono alla fase pubblicistica della formazione del contraente e comportano, nei casi previsti, l’annullamento degli atti di gara e la eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ma non determinano automaticamente la nullità del negozio."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)