Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA DA PARTE DELLA STEAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE CONTESTATO IN GARA (95)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2026

In presenza di contestazioni specifiche formulate da un concorrente circa la sussistenza di un grave illecito professionale in capo all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante è gravata da un onere di motivazione puntuale e analitica in ordine alla valutazione di affidabilità dell'operatore, non potendo la determinazione di ammissione considerarsi legittimamente motivata in forma implicita.

"Quanto [...] alla circostanza che la stazione appaltante non abbia espresso alcuna valutazione in ordine al riferito grave illecito professionale, per escluderne la rilevanza quale causa di esclusione, la controinteressata richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale – qui peraltro non ricorrente secondo quanto dianzi indicato - abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019)” (Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n.8661/2025).

[...]

Dagli atti e dai documenti di causa, risulta infatti che la ricorrente, nel corso della gara, con memoria del 16 ottobre 2025, avesse richiamato l’attenzione della stazione appaltante sull’esistenza del grave illecito professionale in capo alla controinteressata, invitandola a valutare la sussistenza di una causa di esclusione, in quanto gravemente incidente sulla moralità professionale dell’operatore economico.

Sicché era sorta contestazione sul punto e, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare conto, con motivazione puntuale, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti contestati all’operatore economico, poi aggiudicatario, non integrassero un’ipotesi di grave illecito professionale, imponendo, quindi, l’esclusione.

Di contro, a fronte della riferita contestazione specifica, la stazione appaltante non ha fornito motivazione alcuna, essendosi limitata a rappresentare, solo genericamente, di aver svolto la verifica dei requisiti di ordine generale, con dichiarazione peraltro riferita indistintamente a tutti i lotti della gara."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)