SOCCORSO ISTRUTTORIO SU DGUE E MOTIVAZIONE "IMPLICITA" SULL'AMMISSIONE DI UN CONCORRENTE CON PREGRESSE RISOLUZIONI CONTRATTUALI (101)
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) assolve a una funzione amministrativa di attestazione dei requisiti e non contribuisce alla formulazione della proposta negoziale, interamente contenuta nell'offerta tecnica ed economica; ne consegue che la discrasia tra DGUE e offerta tecnica circa la volontà di ricorrere al subappalto può essere legittimamente risolta mediante soccorso istruttorio o chiarimenti, prevalendo il contenuto dell'offerta.
Inoltre, ai sensi del principio della fiducia ex art. 2 D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni per grave illecito professionale, ma non anche le ammissioni, le quali sottendono una valutazione implicita di affidabilità dell'operatore economico.
"[...] secondo la sua stessa definizione normativa rintracciabile all’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE, il DGUE altro non è che un’autodichiarazione preliminare volta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, in sostituzione della documentazione certificativa (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio, n. 1438) e, come tale, non contribuisce all’espressione della proposta negoziale. [...] la scelta della stazione appaltante di dare prevalenza al contenuto dell’offerta, consentendo la “regolarizzazione formale” del DGUE, è pienamente in linea con tale impostazione di base, alla quale, peraltro, si ispira lo stesso art. 101 del d.lgs. 36/2023, che, nel dettare la disciplina specifica del soccorso istruttorio, lo vieta (soltanto) in relazione all’offerta tecnica ed economica, consentendolo pienamente, invece, con riferimento al DGUE e alla documentazione amministrativa.
[...] in questo generale contesto normativo, la scelta della stazione appaltante di ammettere la controinteressata alla procedura senza motivare espressamente sulla rilevanza o meno delle vicende contrattuali indicate nel DGUE della controinteressata va considerata -non già come un’omessa valutazione, bensì- come un implicito giudizio di irrilevanza di quelle vicende contrattuali pregresse. Difatti, secondo l’ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8661), qualora non ritenga che la pregressa vicenda abbia inficiato la moralità professionale del concorrente, la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di tale convincimento, potendo la relativa motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, cioè con l’ammissione alla gara dell’impresa interessata. Semmai è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di una gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, a richiedere un particolare onere motivazionale, essendo, quindi, la stazione appaltante chiamata a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850).
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