Giurisprudenza e Prassi

L'ISCRIZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE PER LE IMPRESE DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTEGRA UN REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L'iscrizione alla fascia di classificazione prevista dal D.M. n. 274 del 7 luglio 1997 per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione costituisce un requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e non un requisito di capacità economico-finanziaria. Tale qualificazione deriva dalla funzione della norma, volta ad accertare l'astratta idoneità dell'operatore a svolgere l'attività imprenditoriale in un determinato settore commerciale. Ne consegue che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito deve essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata per la parte di prestazione che essa esegue, non essendo ammesso il cumulo delle quote tra i componenti.

"Il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà, non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili... l’iscrizione al registro delle imprese di pulizie... non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione n. 274 del 1997" (Cons. St., sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037).

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