Esclusione per illecito professionale e onere di diligenza dell'operatore
In materia di gravi illeciti professionali, la presentazione di documentazione non veritiera integra la fattispecie escludente qualora sia idonea a sviare le valutazioni della stazione appaltante. L'elemento soggettivo della negligenza si configura nell'inosservanza dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., i quali obbligano il concorrente a vigilare sulla correttezza e permanenza di validità delle certificazioni rese in sede di gara, senza che possa assumere rilievo scriminante l'errore commesso da propri dipendenti o fornitori.
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