L'ENTE LOCALE E' TENUTO AL PAGAMENTO DEI SERVIZI ENTRO I LIMITI DELL'IMPEGNO CONTABILE. PER LA PARTE ECCEDENTE SUSSISTE RESPONSABILITA' DIRETTA DEL FUNZIONARIO
In tema di contabilità degli enti locali, l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 subordina l'effettuazione di qualunque spesa alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e alla relativa attestazione di copertura finanziaria. La violazione di tale obbligo comporta che il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione, tra il fornitore e il funzionario che ha autorizzato la prestazione, restando esclusa la riferibilità del debito all'ente pubblico oltre i limiti di quanto formalmente impegnato.
[...] venendo all’esame delle conseguenze in caso di stipula di contratti pubblici comportanti uscite per la P.A., in assenza del necessario impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria, la giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. civ. n. 14785/12) è dell’avviso che il contratto stipulato dall’ente locale “in difetto di un valido impegno di spesa” non possa essere riferito al e che della obbligazione assunta risponda, pertanto, per danno erariale direttamente il funzionario responsabile: imputabili all'ente sono, infatti, soltanto le obbligazioni assunte con delibera autorizzativa e copertura prevista nei documenti contabili.
La Corte ha chiarito, al riguardo, che “gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all'ente pubblico”, in quanto in tali ipotesi, venendosi a determinare una vera e propria frattura del nesso di immedesimazione organica, il rapporto obbligatorio intercorre, per l’appunto, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (art. 191 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali); normativa, spiega la Corte, “…dettata al duplice scopo di sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, nonché di assicurare che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti riservata agli organi a ciò deputati”.
[...] la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale non è valida la determina con la quale un dirigente certifica la previsione della copertura finanziaria per la spesa di un certo servizio “impegnandosi il relativo capitolo e rinviandosi ai bilanci futuri per l'assunzione delle successive coperture finanziarie”, seguendone che in tali ipotesi il contratto stipulato dalle parti deve ritenersi nullo, al pari del contratto a cui manca la forma scritta richiesta per i contratti della P.A. (v., tra le tante, Cass. civ. n. 21208/17, n. 27406/08)."
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