DIVIETO DI LEGAMI SOCIETARI TRA BENEFICIARIO ED ESECUTORE DEI LAVORI FINANZIATI (31.1)
In tema di incentivi pubblici per il recupero edilizio, il divieto di instaurare rapporti tra società legate da sovrapposizione delle compagini sociali o riconducibili a un unico centro decisionale deve essere interpretato in senso funzionale e unitario. Tale limite non si esaurisce nella fase di ammissione al contributo, ma preclude al beneficiario di affidare l'esecuzione dei lavori finanziati a imprese correlate, atteso che l'identità del centro di imputazione degli interessi tra committente ed esecutore frustra la funzione solidaristico-sociale della contribuzione pubblica e giustifica la revoca del beneficio.
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